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La tutela dei diritti dei figli, nati nel matrimonio o no

10/01/2013 - È entrata in vigore il 1º gennaio 2013 la legge 219 del 10 dicembre 2012 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 dicembre), che elimina la distinzione tra figli legittimi e naturali e trasferisce la competenza dal tribunale per i minorenni al giudice ordinario su una serie di giudizi che riguardano la tutela dei diritti dei figli, nati nel matrimonio o no; quindi con il nuovo anno gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia devono rivedere la mappa degli uffici giudiziari di riferimento.

nuova legge sui figli, sorrento sposiLa legge cancella le definizioni di figli «legittimi» e «naturali», sostituite con quelle di figli «del matrimonio» e «nati fuori dal matrimonio». Il cambio di definizioni è, però, solo la punta dell'iceberg della rivoluzione in materia, che parte dalla stessa concezione della filiazione e della famiglia nel diritto e arriva alla necessità di riorganizzare, in tempi strettissimi, il lavoro del personale delle cancellerie dei tribunali ordinari, che si devono occupare di questi nuovi "utenti".
L'equiparazione
Nella pratica la modifica consente una sostanziale «equiparazione» del trattamento processuale di tutti i figli. Viene così superata la doppia via prima esistente, con competenze e trattamenti diversi per casistiche eguali, giustificati dalla riserva di competenza in favore del tribunale per i minorenni stabilita dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, interamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 219.
Il vecchio testo dell'articolo 38 diversificava il destino dei figli legittimi da quello dei figli naturali, sul presupposto comune della rottura del progetto di vita unitario dei genitori. Il nuovo testo, invece, dopo avere delimitato i giudizi di competenza del tribunale per i minorenni, stabilisce la competenza del tribunale ordinario per regolare tutte le questioni relative alla fine di una relazione di fatto tra genitori: modalità di visita, frequentazione, contributo in favore dei figli minori.
Inoltre, il nuovo articolo 38 chiarisce che nei procedimenti di affidamento e mantenimento si applicano gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile, vale a dire il rito della camera di consiglio che, «sentito il pubblico ministero», si concluderà con un decreto; infine, sancisce l'estensione delle garanzie per le obbligazioni economiche, già presenti per i figli del matrimonio a favore di tutti i figli a prescindere dalla formalizzazione del legame tra i loro genitori.

Il giudice ordinario
Quindi, dal 1º gennaio, se cessa un matrimonio o una relazione affettiva informale, le problematiche e le garanzie per i figli hanno un solo giudice competente: il giudice del tribunale civile ordinario. Al contrario, prima della legge 219, i figli dei genitori che non avevano contratto matrimonio si trovavano ad affrontare le medesime tematiche dei figli nati nel matrimonio, ma di fronte al tribunale per i minorenni. Con effetti distorsivi: l'approccio specialistico di questo tribunale a volte privilegiava le sole tematiche di natura psicologica, in luogo della tutela immediata dei diritti, anche economici, che al termine di una relazione tra adulti, devono essere da subito garantiti in favore dei minori.


Fonte: il Sole 24 ore  
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